Art. 10.

      1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, le aziende interessate presentano domanda alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale hanno la propria sede legale.
      2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
      3. La licenza di cui al comma 2 del presente articolo non è richiesta per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
      4. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, per le imprese esercenti le attività di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo, è subordinata al riscontro, da parte della camera di commercio competente, del possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il regolare svolgimento dell'attività di produzione.
      5. L'elenco di cui all'articolo 9 è aggiornato a cura della competente camera

 

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di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale elenco è pubblico.